| Direttiva 2000/35/CE per i ritardi
di pagamento
Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29/06/2000 relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali
Direttiva 2000/35/CE
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/2000 - IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce
la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista
la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato
economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato
dal comitato di conciliazione il 4 maggio 2000, considerando quanto
segue:
Articolo 1 - Ambito d'applicazione
La presente direttiva si applica ad ogni pagamento
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende
per:
1) "transazioni commerciali": contratti tra imprese ovvero
tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna
di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;
"pubblica amministrazione": qualsiasi amministrazione
o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici [92/50/CEE(9),
93/36/CEE(10), 93/37/CEE(11), inclusa 93/38/CEE(12)]; "impresa":
ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata
o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;
2) "ritardi di pagamento": l'inosservanza dei termini
di pagamento contrattuali o legali;
3) "riserva di proprietà": l'accordo in base al
quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo
pagamento del prezzo;
4) "tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea
alle sue principali operazioni di rifinanziamento": il tasso
di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a
tasso fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale
sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile,
il tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale
che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni
a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;
5) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine
di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale
o da altra autorità competente, che consenta al creditore
di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della
propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni,
le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi
anche se il debitore abbia proposto impugnazione.
Articolo 3 - Interessi in caso di ritardo di pagamento
1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal
giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo
di pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto,
gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che
sia necessario un sollecito:
i) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del
debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o
ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30
giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione
dei servizi, o
iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni
dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o
iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione
o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci
o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o
la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa
data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da
quest'ultima data;
c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se: i) ha adempiuto
agli obblighi contrattuali e di legge; e ii) non ha ricevuto nei
termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile
al debitore;
d) il livello degli interessi di mora ("tasso legale")
a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale
strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato
alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione
("tasso di riferimento"), maggiorato di almeno 7 punti
percentuali ("margine"), salvo altrimenti disposto dal
contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase
dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è
costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche
centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il
primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione
si applica per i successivi sei mesi;
e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore
ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole
per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento
del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi
della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda
il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei
suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda
i costi di recupero per vari livelli di debito.
2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal legislatore
nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il
periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi
rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o stabiliscano
un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso
legale.
3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del pagamento
o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme
alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2
non possa essere fatto valere e non dia diritto a un risarcimento
del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa
la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti
gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare se
un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si terrà
conto inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo per
ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e
2. Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si
applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non
riporti il contratto ad equità.
4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori
e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire
il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di
cui al paragr. 3.
5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che
consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale
di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese,
possono agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali
o a organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni
contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai
sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati
ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.
Articolo 4 - Riserva di proprietà
1. Gli Stati membri provvedono in conformità
con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale
privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà
sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora
sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà
tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative
ad anticipi già versati dal debitore.
Articolo 5 - Procedure di recupero di crediti non
contestati.
1. Gli Stati membri assicurano che un titolo
esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo
del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in
cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda
dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano
contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri
assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative.
2. Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori
stabiliti nella Comunità europea.
3. Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non
include:a) i periodi necessari per le notificazioni; b) qualsiasi
ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare
il ricorso o la domanda.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della
convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(13).
Articolo 6 - Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne
informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme
che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie
per conformarsi alla presente direttiva.
3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore; b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; e c) richieste
di interessi inferiori a 5 EUR.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali
disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate
nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame,
tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini contrattuali
e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni
commerciali e sul funzionamento pratico della normativa. I risultati
di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo
e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento
della presente direttiva.
Articolo 7 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 8 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.
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