DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre
2002 n. 231
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
249 del 23 ottobre 2002)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE RELATIVA ALLA
LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto
si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo
in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello
Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici
non economici, ogni altro organismo dotato di personalità
giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attività è finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici
o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta
al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione
o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività
economica organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini
di pagamento contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea
alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio
di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a
saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale
sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile,
il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale
che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni
a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti
tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti
alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità
in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 1993.
Articolo 3 - Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione
degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che
il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è
stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile.
Articolo 4 - Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento
non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente,
senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza
del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte
del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data
di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione
dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura
o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della
conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente
di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato
entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal
ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente
dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi
il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono
stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al
comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite
per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi
sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive,
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
della produzione, della trasformazione e della distribuzione per
categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Articolo 5 - Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio
degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato
in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua
più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata
il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato
di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il
primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre
in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia
del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista,
curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Articolo 6 - Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei
costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore
non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di
proporzionalità, possono essere determinati anche in base
ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia
stragiudiziale.
Articolo 7 - Nullità
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle
conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo
alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei
servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed
ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra
circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che,
senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo
principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva
a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore
o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori
termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto
ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo
e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi
commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica
i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto
dell'accordo medesimo.
Articolo 8 - Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori
produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela
degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo
7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o
le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui
la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere
o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi
di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice
di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento
reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda
dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma
di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo,
tenuto conto della gravità del fatto.
Articolo 9 - Modifiche al codice di procedura
civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice
di procedura civile è abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato",
sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni
dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito:
"Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione
europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere
ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati,
il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può
essere inferiore a trenta né superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice
concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione
sia proposta per vizi procedurali".
Articolo 10 - Modifiche alla legge 18 giugno
1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998,
n. 192, il comma 3 è così sostituito: "In caso
di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve
al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse
determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale
strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato
alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione,
maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra
le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova
del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo
giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione
si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento
ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre,
inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione
al quale non ha rispettato i termini.".
Articolo 11 - Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non
si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole
per il creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del
codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente
ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore
se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture
aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate
nelle scritture contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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